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Presentazione: Le sedi | Organigramma | Statuto | Manuale qualitą

Articolo 1

Denominazione e sede
E’ costituita una Associazione culturale denominata “Analisi delle Dinamiche di Relazione” detta “ADR”, con sede provvisoria in Milano.

Articolo 2

Scopo
L’Associazione che non persegue finalità di lucro, ha unicamente lo scopo culturale di promuovere studi e ricerche nel settore della psicologia dell’individuo, dei gruppi e delle organizzazioni e di favorire il diffondersi dei risultati di tali studi e ricerche.

Articolo 3

Associati
Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di associati:
- Onorari: istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nel campo della psicologia;
- Ordinari: coloro che operano nel settore e sono interessati all’attività culturale dell’Associazione;
- Aderenti: tutti coloro che pur non operando direttamente nel settore sono interessati alla attività culturale dell’Associazione.
Le domande di ammissione sono valutate dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. I requisiti per la formulazione delle domande sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Possono essere associati ordinari tutti coloro che nelle singole specifiche discipline coltivano e perseguono le finalità culturali dell’Associazione. Per essere ammessi come associati ordinari è necessario fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che deciderà, con suo insindacabile giudizio, sulla accettazione. Gli associati ordinari e onorari hanno diritto ad un voto nelle assemblee.
Sono associati aderenti: enti, associazioni, personalità giuridiche e persone fisiche, che siano interessati all’attività culturale dell’Associazione. Per divenire associati aderenti, occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo che giudicherà a suo insindacabile giudizio. Gli associati aderenti non hanno diritto al voto nelle assemblee.

Articolo 4

Perdita della qualità di associato
L’associato perde tale qualità per dimissioni, decadenza, esclusione per morosità o per gravi scorrettezze deontologiche. In quest’ultimo caso dovrà essere estromesso dall’Associazione per delibera dell’Assemblea degli associati.

Articolo 5

Fondo comune
Il fondo comune è costituito con le quote di iscrizione e contribuzione degli associati, di privati, di enti pubblici e privati.

Articolo 6

Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Assemblea degli associati.

Articolo 7

Assemblea degli associati
L’Assemblea è costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato onorario ed ordinario ha diritto ad un voto. Non è ammessa rappresentazione per delega. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza di voti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e potrà eleggere un Segretario dell’Assemblea.

Articolo 8

Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea degli associati:
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il resoconto consuntivo, sottoposto al suo esame unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo;
- delibera su quant’altro riservato alla sua competenza dal presente statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea composto da un numero variabile da due a sei Consiglieri il quale resta in carica fino a nomina di un nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente.
Il Consiglio potrà ricostituirsi mediante cooptazione.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- formula le direttive per i piani dell’attività culturale dell’Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale;
- approva il programma annuale di attività dell’Associazione;
- delibera sul consuntivo dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulla determinazione delle quote associative, sull’ammissione di associati onorari, ordinari ed aderenti;
- nomina al suo interno il Presidente;
- delibera, in genere, su tutte le questioni inerenti la gestione dell’Associazione fra cui l’eventuale spostamento della sede sociale.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente o a Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età; le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio debbono essere approvati dal Consiglio stesso e trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione o altro Consigliere.

Articolo 11

Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede sia il Consiglio che l’Assemblea.
Il Presidente vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed assicura il funzionamento dell’Associazione.
Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva.

Articolo 12

Esercizio
L’esercizio dell’Associazione si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 13

Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio.

Articolo 14

Norme di rinvio
Per quanto da questo statuto non sia disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge.

Articolo 15

Norme transitorie
Per la prima volta le nomine alle cariche sociali avvengono in sede di atto costitutivo.


Torino, il 21 luglio 1993